Consorzio CAIB

IMPIANTI A BIOMASSA- CURIT LOMBARDIA

Dal 1° agosto 2022 in vigore nuovi documenti

Le modifiche principali riguardano l’introduzione di nuove regole per gli impianti a biomassa, guardiamo i dettagli:

VECCHI GENERATORI E NUOVE INSTALLAZIONI

I generatori a biomassa installati antecedentemente l’entrata in vigore della DGR 1118/2013, che ne rispettano i requisiti in essa indicati, possono essere mantenuti in esercizio fino al 15/10/2024.

La medesima deroga all’esercizio fino al 15/10/2024, è applicata anche ai generatori a biomassa legnosa che siano stati installati tra il 18/09/2017, ed il 01/10/2018, data da cui decorre l’obbligo di installazione di generatori a biomassa non inferiori a 3 stelle, come classificati dal DM 186/2017, purché siano rispettate almeno le indicazioni della DGR 1118/2013.

Qualora sia stato installato un apparecchio classificato con 3 stelle nonostante al momento dell’installazione vigesse già l’obbligo, per la nuova installazione, della classificazione con 4 stelle, non sussiste l’obbligo di dismissione ma il manutentore deve segnalare la situazione di difformità all’Autorità competente ed il responsabile di impianto è soggetto alla sanzione prevista dalla DGR 5360/2021.

La registrazione di un nuovo impianto o della sostituzione del generatore è di competenza dell’installatore che ha effettuato l’operazione e la trasmissione delle informazioni a CURIT deve essere effettuata direttamente dallo stesso o tramite il CAIT delegato.

Dal 1° agosto 2022 anche i generatori alimentati a biomassa legnosa sono soggetti al pagamento dei contributi, determinandoli sulla base della fascia di potenza dell’impianto costituito dalla somma dei generatori aventi lo stesso sistema di distribuzione o da più apparecchi destinati a servizio della medesima unità immobiliare per cui non è prevista alcuna rete di distribuzione.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Al termine delle operazioni di pulizia della canna fumaria, l’operatore è tenuto a smaltire il prodotto derivante da tale attività come rifiuto speciale (codice Classificazione Europea dei Rifiuto 06.13.05).

Lo smaltimento con modalità non previste dal d.lgs. 152/2006 è punito secondo quanto previsto dal decreto legislativo medesimo.

PULIZIA

Ciascun intervento di pulizia deve essere riportato sullo specifico rapporto, come da modello allegato alle presenti disposizioni (allegato 3C) e registrato al CURIT.

L’impresa non abilitata ai sensi del DM 37/2008, che intende effettuare le attività di manutenzione ordinaria delle canne fumarie, ovvero la sola pulizia, devono registrarsi nel Catasto Unico regionale degli Impianti termici (www.curit.it), previa iscrizione presso la CCIAA con il codice ATECO 81.22.02 – “altre attività di pulizia specializzata di edifici ed impianti e macchinari industriali”.

La nuova scheda allegato 3C

Le tempistiche di registrazione a CURIT sono le medesime per gli altri rapporti di controllo ed efficienza energetica, ovvero la fine del mese successivo alla data in cui è eseguito l’intervento.

Qualora l’operatore si avvalga del supporto di un CAIT, la tempistica  soprarichiamata è inerente alla consegna della documentazione al CAIT di riferimento.

La nuova scheda GT 4.1
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