Proroga Certificazioni F-Gas
Ulteriore proroga della validità delle certificazioni
La validità delle certificazioni F-Gas scadute o in scadenza viene prorogata al 29 luglio, a seguito della proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza. In considerazione del fatto che il D.L. del 14 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021, e visto che la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 24 dicembre 2020 recita:
“Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di modificare i termini di cui all’ articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020, la circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di proroga.”
Le certificazioni F-Gas scadute o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) avranno validità fino al 29 luglio 2021 (90 giorni a partire dal 30 aprile 2021).
L’estensione delle certificazioni verrà comunicata al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate dagli Organismi di certificazione accreditati.
Nuova circolare
Altro punto fondamentale è la Nuova Circolare del Ministero dell’Ambiente del 24 dicembre 2020 in materia di rinnovo delle certificazioni a seguito dell’emergenza.
La circolare chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.
“I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 , conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi sino al 3 maggio 2021″.
Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di modificare i termini di cui all’ articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020, la circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di proroga.
Leggi qui il nostro articolo sulla certificazione F-Gas.